STATUTO
ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE
È costituita l’associazione denominata The Italian Puppy APS, abbreviato TIP. L’associazione è apolitica, costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell’articolo 35 e seguenti del d.lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 ed ha sede legale presso l’abitazione del Presidente in carica ed eventuali altre sedi presso i locali che più si adattino allo svolgimento dell’attività sociale. L’associazione ha durata illimitata, e può essere sciolta solo dall’Assemblea straordinaria dei soci cosi come definito dallo statuto.
ARTICOLO 2 - SCOPO
L’associazione è costituita per il proseguimento senza scopo di lucro di finalità culturali, di promozione ed integrazione sociale, ricreative, ludiche ed artistiche mediante l’organizzazione, in via esclusiva o principale di attività a favore di associati, loro familiari, o di terzi che ne condividano gli ideali di libertà ed integrazione, e le tematiche comunemente definibili LGBTQ+ e Fetish.
Lo scopo di TIP è sviluppare e favorire la conoscenza delle tematiche e delle attività legate al Puppyplay ed al Fetish in generale, sia tra i propri soci che verso la società civile italiana ed internazionale, promuovendone gli ideali di tolleranza, di libertà ed integrazione sociale e culturale, nel sostegno della comunità LGBTQ+, professando valori di uguaglianza tra le persone, promuovendo le pari opportunità ed il riconoscimento dei diritti civili, combattendo le discriminazioni di carattere politico, religioso, razziale e di genere, agendo in pieno spirito di collaborazione con le altre associazioni di medesima tematica, per divulgare i propri ideali e modelli nel rispetto reciproco e democrazia.
L’associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.
L’associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale o progetti ad essa legati, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa o mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico ed in conformità alla normativa vigente.
ARTICOLO 3 - VOLONTARIATO
Tutte le attività sono svolte dall’associazione avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, le cariche sono elettive ed hanno carattere completamente gratuito.
I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in apposito registro. Ai volontari posso essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.
L’associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale ed al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all’articolo 36 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
ARTICOLO 4 - ASSOCIATI
Sono associati coloro che maggiorenni, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, versano ogni anno la quota associativa stabilita, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione. Non esiste incompatibilità con l’essere socio di altra Associazione a meno che le tematiche e i valori non siano incontrovertibilmente in contrasto.
I soggetti che intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato entro 30 gg. Questi può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
Ai soci all’atto dell’ammissione verrà consegnata la Tessera Associativa che rimane proprietà dell’Associazione e che andrà restituita al termine del periodo associativo o in caso di esclusione. La tessera è valida dalla sottoscrizione fino al 31 dicembre dello stesso anno, e viene automaticamente rinnovata per il successivo periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo al pagamento della quota annuale. In via transitoria dato il cambio della validità delle tessere deciso nell’assemblea odierna, viene prolungata la validità delle tessere sottoscritte o rinnovate nel 2021 al 31 dicembre 2022.
Il Consiglio Direttivo nel rispetto dei valori fondanti l’associazione ed il suo statuto, può deliberare l’attribuzione di tessere onorarie a personalità Italiane o straniere che si siano dimostrate particolarmente vicine agli ideali dell’associazione. Il conferimento della tessera onoraria è gratuito, non comporta oneri per l’associazione, ha validità fino al 31 dicembre dalla data di attribuzione e può essere rinnovata un numero illimitato di volte dal Consiglio Direttivo, per un numero massimo di soci onorari pari a sette (7). Il socio onorario gode di tutti i diritti ed i doveri del socio ordinario, può partecipare alle assemblee associative ma non ha diritto di voto o di delega durante le assemblee.
La quota associativa stabilita in euro 20,00 (venti) non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Ad inizio di ogni Anno sociale, con delibera il Consiglio direttivo può confermare o modificare l’importo della quota associativa. Eventuali quote straordinarie possono essere approvate dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
Tutti i soci hanno il diritto a partecipare alle attività dell’associazione, alle manifestazioni organizzate, a frequentare i locali sociali, a far parte dell’Assemblea a presentare istanze e interrogazioni al Presidente e ai membri del Consiglio Direttivo. Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno un (1) mese ed in regola con il pagamento della quota associativa, ha diritto di voto in Assemblea ordinaria o straordinaria, per l'approvazione e le modifiche dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.
Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo entro 60 gg dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire sia mediante la consultazione dei registri cartacei sia in forma digitale mediante l’invio al socio richiedente della versione elettronica o copia degli stessi.
La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. Il recesso andrà comunicato al Consiglio Direttivo mediante lettera, o mail. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo ed ai valori dell’associazione. Ciascun associato ha la facoltà di richiedere l’esclusione di un altro associato che per comportamento, dichiarazioni o altra forma pubblica abbia manifestato di non perseguire i valori fondanti l’associazione. La richiesta motivata e in forma scritta va presentata al Presidente dell’Associazione che la esporrà nel primo Consiglio Direttivo utile.
L’eventuale provvedimento di espulsione deliberato del Consiglio Direttivo dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione.
La perdita della qualità di associato non comporta in alcun caso la restituzione della quota societaria pagata.
ARTICOLO 5 - ASSEMBLEA
L'Assemblea ordinaria:
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali a scadenza o a seguito di richiesta di decadenza come previsto da statuto
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo e [quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno] il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’associazione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua
L'Assemblea straordinaria:
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,
- constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno un (1) mese nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa per l’anno in corso. Possono partecipare inoltre i membri onorari senza diritto di voto.
Gli associati che non possono partecipare alle assemblee né personalmente né in via telematica hanno la facoltà di delegare altro associato a rappresentarli in Assemblea mediante delega scritta, ciascun associato non può ricevere più di tre (3) deleghe che devono essere fornite in maniera cartacea al Presidente e al Segretario designati durante l’Assemblea o mediante posta elettronica entro il giorno precedente l’Assemblea per permetterne la verifica e la validità. Nel caso in cui il numero degli associati sia pari o superiore a 500, ciascun associato non può ricevere più di cinque (5) deleghe.
Non possono essere delegati il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo dell’associazione.
L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione. È inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa"
La convocazione dell’Assemblea ordinaria o straordinaria avviene mediante convocazione scritta spedita a mezzo posta, fax, mail, almeno 15 gg prima dello svolgimento dell’Assemblea.
Ogni associato ha diritto di voto così come previsto dello statuto, per quanto non previsto a statuto si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle istanze relative al giudizio della loro condotta come amministratori, mantengono il diritto di voto nelle richieste di rimozione dalla carica.
Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, In caso di parità prevale il voto di chi Presiede.
Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione, lo scioglimento o la trasformazione dell'associazione, occorre la presenza di almeno tre-quarti (3/4) degli associati aventi diritto e il voto favorevole di almeno tre-quarti (3/4) degli associati aventi diritto.
Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
Qualora sia l’organo di Presidenza che quello del Consiglio Direttivo siano assenti o temporaneamente indisponibili, è dovere dell’ultimo Presidente di Assemblea rappresentare temporaneamente l’Associazione in attesa del ritorno alla normalità o, eventualmente, indire Assemblea Straordinaria per la rielezione degli organi direttivi.
ARTICOLO 6 - CONSIGLIO DIRETTIVO
I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti tra gli associati in numero minimo pari a quattro (4) persone, rimangono in carica cinque (5) anni per il primo mandato dalla costituzione e successivamente tre (3) anni, sono rieleggibili senza limiti di mandati. Il Consiglio Direttivo designa tra i membri eletti, il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Eventuali membri aggiuntivi o in sostituzione a membri dimissionari o decaduti, possono essere eletti dall’Assemblea su richiesta del Consiglio Direttivo, la scadenza del mandato dei nuovi eletti sarà pari a quella dell’intero Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri. È convocato mediante lettera, mail o altra comunicazione elettronica almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, o dal Vice-presidente in sua assenza, in assenza di entrambi dal consigliere più anziano.
Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,
- constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.
In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:
- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- deliberare circa l’espulsione di associati secondo le modalità previste dal presente statuto
- indire l’Assemblea ordinaria dei soci
- indire eventuali assemblee straordinarie dei soci sia su richiesta degli associati secondo le modalità previste dallo statuto sia motu proprio
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'Assemblea.
- organizzare occasioni e/o eventi associativi, di raccolta fondi, di svago o di interesse sociale e/o culturale, comprese a titolo indicativo, incontri tra soci e non, cene sociali, elezioni di rappresentanti l’associazione, concorsi o/o estrazioni a premi, ecc.
- gestire il patrimonio sociale nell’interesse dall’associazione
- tenere e compilare il libro dei soci e gli altri libri sociali
- Mantenere i contatti con l’esterno, con i professionisti e le altre associazioni nazionali ed internazionali
- proporre collaborazioni con altre Associazioni o Enti con medesime finalità
Ciascun membro del Consiglio Direttivo può presentare le proprie dimissioni in forma scritta al Consiglio Direttivo.
La decadenza dalla carica di un membro viene deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo ed ai valori dell’associazione. Ciascun associato ha la facoltà di richiedere la decadenza dalla carica di un membro del Consiglio Direttivo. La richiesta motivata e in forma scritta va presentata al Presidente dell’Associazione che la esporrà nel primo Consiglio Direttivo utile. L’eventuale provvedimento di decadenza deliberato del Consiglio Direttivo dovrà essere comunicato all’interessato, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.
ARTICOLO 7 - PRESIDENTE
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i membri eletti dall’Assemblea e rimane in carica per il periodo previsto da statuto per il Consiglio ed è riconfermabile per un numero illimitato di volte.
Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.
Indice e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne coordina l’attività, ed ha il dovere di seguire le delibere Consigliari ed Assembleari.
Conserva e custodisce, per il periodo di carica, i libri sociali, la bandiera e gli stemmi ufficiali dell’Associazione, le tessere in bianco non ancora in possesso dei soci e il timbro dell’Associazione, mantiene i rapporti con l’esterno coadiuvato dal Consiglio Direttivo e da qualunque socio che sia invitato e accetti di partecipare agli atti direttivi, per particolari capacità o specifiche conoscenze
Durante le votazioni Consigliari ed Assembleari, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
In caso di inabilità, indisponibilità o dimissioni anticipate del Presidente rispetto al mandato del Consiglio Direttivo, il Vice- presidente subentra in piena carica fino a scadenza mandato. In subordine subentrano alla rappresentanza del club il Segretario e il Tesoriere; il numero di componenti del Consiglio Direttivo ancora in carica non potrà comunque essere inferiore a tre.
Il Presidente può presentare le proprie dimissioni in forma scritta al Consiglio Direttivo
La decadenza dalla carica di Presidente viene deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo ed ai valori dell’associazione. Ciascun associato ha la facoltà di richiedere la decadenza dalla carica di Presidente. La richiesta motivata e in forma scritta va presentata al Vice-presidente che la esporrà nel primo Consiglio Direttivo utile. L’eventuale provvedimento di decadenza deliberato del Consiglio Direttivo dovrà essere comunicato all’interessato, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione.
ARTICOLO 8 - LOGO E BANDIERA
Si allega logo e bandiera dell’associazione votato a maggioranza.
ARTICOLO 10 - PATRIMONIO
L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Lgs 3 luglio 2017, n. 117.
L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ARTICOLO 11 - BILANCIO
L’esercizio sociale va dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno, entro il 31/12 il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'Assemblea degli associati entro 120 giorni per la definitiva approvazione.
Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro 120 giorni per la definitiva approvazione.
L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
ARTICOLO 12 - SCIOGLIMENTO
L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.
Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del d.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.
ARTICOLO 13 - NORMATIVA VIGENTE
Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico Nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.